Titolo I
Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 29 mar 2013
1. Il presente regolamento si applica alla produzione del CSS-Combustibile come definito all', comma 1, lettera e), e all'utilizzo dello stesso come combustibile negli impianti definiti all', comma 1, lettere b) e c), rispettivamente, ai fini della produzione di energia elettrica o termica.
2. I rinvii a disposizioni del diritto dell'Unione europea, alle leggi o ai regolamenti statali, ovvero a norme o regolamentazioni tecniche, si intendono effettuati anche alle relative modifiche e integrazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2013-02-14;22#art-2