Titolo III

Art. 10

Deposito e movimentazione del CSS-Combustibile presso il produttore

In vigore dal 29 mar 2013
Deposito e movimentazione del CSS-Combustibile presso il produttore 1. In attesa del trasporto all'impianto di utilizzo, il CSS-Combustibile è depositato e movimentato esclusivamente nell'impianto in cui è stato prodotto e nelle aree pertinenziali dello stesso. Il deposito e la movimentazione presso il produttore avvengono in modo tale da: a) evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo; b) evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive; c) prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori. 2. Il deposito di cui al comma 1 non può avere durata superiore a sei mesi dalla data di emissione della dichiarazione di conformità. Trascorso tale periodo, il CSS-Combustibile depositato nelle aree pertinenziali dell'impianto di produzione è gestito come un rifiuto ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e le disposizioni autorizzative specifiche.
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Deposito e movimentazione del CSS-Combustibile presso il produttore (Art. 10 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo