Titolo III
Art. 10
Deposito e movimentazione del CSS-Combustibile presso il produttore
In vigore dal 29 mar 2013
Deposito e movimentazione del CSS-Combustibile
presso il produttore
1. In attesa del trasporto all'impianto di utilizzo, il CSS-Combustibile è depositato e movimentato esclusivamente nell'impianto in cui è stato prodotto e nelle aree pertinenziali dello stesso. Il deposito e la movimentazione presso il produttore avvengono in modo tale da:
a) evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo;
b) evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive;
c) prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.
2. Il deposito di cui al comma 1 non può avere durata superiore a sei mesi dalla data di emissione della dichiarazione di conformità.
Trascorso tale periodo, il CSS-Combustibile depositato nelle aree pertinenziali dell'impianto di produzione è gestito come un rifiuto ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e le disposizioni autorizzative specifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2013-02-14;22#art-10