Regolamento›Titolo III
Art. 21
Solai di copertura
In vigore dal 11 ott 2013
Solai di copertura
1. Le coperture devono essere realizzate con solai piani calpestabili ed isolamenti idonei al fine di limitare i consumi energetici (pannelli isolanti, solai ventilati, pavimenti galleggianti, ecc.).
2. È ammessa la realizzazione di solai inclinati in contiguità di solai a falde esistenti, purchè il solaio di nuova costruzione sia realizzato con la stessa inclinazione e possibilmente senza interruzione in continuazione della falda esistente.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2013-01-28;107#art-r-21