Regolamento›Titolo III
Art. 23
Finiture
In vigore dal 11 ott 2013
Finiture
1. Tutte le murature devono essere intonacate con malte a base di calce idraulica, senza alcuna aggiunta di cementi e la rasatura finale deve essere realizzata con inerti di granulometria fine tale da riprendere le finiture tipiche della tradizione locale.
2. Le tinteggiature delle pareti esterne deve essere effettuata con prodotti traspiranti a base di calce aerea o calce idraulica o silicati o silossani.
3. Le colorazioni sono realizzate con pignemti a base di terre naturali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2013-01-28;107#art-r-23