Regolamento›Titolo III
Art. 26
Sistema di raccolta acqua piovana
In vigore dal 11 ott 2013
Sistema di raccolta acqua piovana
1. Le acque piovane possono essere convogliate in cisterna interrata per un volume utile sino a 15 mc, per volumi superiori a 15 mc e comunque fino ad un massimo di 50 mc, deve essere dimostrata e documentata la necessità della riserva idrica in funzione della conduzione agricola dei terreni; i manufatti devono risultare completamente interrati, con uno strato di terreno vegetale di almeno 40 cm sulla copertura.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2013-01-28;107#art-r-26