Regolamento›Titolo III
Art. 24
Camini e canne fumarie
In vigore dal 11 ott 2013
Camini e canne fumarie
1. Lo sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione deve avvenire al di sopra della copertura degli edifici, in conformità alle prescrizioni di cui all' comma 9 del D.P.R. del 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche.
2. I condotti devono essere contenuti in comignoli, a base quadrata, in muratura intonacata e con terminali piani in lastre di pietra locale o lamiera zincata.
3. I camini esistenti degli edifici di carattere storico devono essere mantenuti e conservati nelle loro forme originarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2013-01-28;107#art-r-24