Regolamento›Titolo II
Art. 5
Norme integrative per le Zone C
In vigore dal 11 ott 2013
Norme integrative per le Zone C
1. È consentito:
a) esercitare attività agricola, limitatamente alle aree attualmente coltivate;
b) realizzare interventi previsti nell' comma 1 lettera a), b) e c), senza aumento di volumetria, senza modifica della sagoma e delle superfici utili;
c) esercitare l'attività di ricerca e monitoraggio scientifico, previa autorizzazione del soggetto gestore;
d) svolgere l'attività di educazione ambientale, previa autorizzazione del soggetto gestore.
2. Non è consentito:
a) realizzare alcun tipo di opera edilizia, stabile o precaria; nè opere di urbanizzazione, nè alcun altro intervento che modifichi lo stato dei luoghi, salvo quanto diversamente autorizzato dal soggetto gestore per le finalità di gestione;
b) accendere fuochi all'aperto, salvo quanto diversamente disposto dal soggetto gestore, per finalità gestionali;
c) bruciare le stoppie e i residui vegetali provenienti da potature e da scarti di lavorazione, che potranno essere tranciate e interrate al fine di arricchire la dotazione di sostanza organica nel terreno.
Solo nel caso di casi di gravi infezioni da crittogame e da insetti, è possibile accendere fuochi controllati per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali, previa comunicazione al soggetto gestore a firma di tecnico abilitato;
d) apporre segnaletica pubblicitaria;
e) produrre emissioni sonore e luminose tali da arrecare disturbo alla fauna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2013-01-28;107#art-r-5