Regolamento›Titolo III
Art. 21
21 / 39Solai di copertura
In vigore dal 11 ott 2013
Solai di copertura
1. Le coperture devono essere realizzate con solai piani calpestabili ed isolamenti idonei al fine di limitare i consumi energetici (pannelli isolanti, solai ventilati, pavimenti galleggianti, ecc.).
2. È ammessa la realizzazione di solai inclinati in contiguità di solai a falde esistenti, purchè il solaio di nuova costruzione sia realizzato con la stessa inclinazione e possibilmente senza interruzione in continuazione della falda esistente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2013-01-28;107#art-r-21