Regolamento›Titolo III
Art. 16
Ambito di applicazione
In vigore dal 11 ott 2013
Ambito di applicazione
1. Le prescrizioni generali di cui alla presente Sezione si applicano a tutti gli edifici di nuova costruzione, qualsiasi sia la loro ubicazione, consistenza e destinazione d'uso.
2. Le stesse prescrizioni si applicano in tutti gli interventi di manutenzione e recupero del patrimonio edilizio esistente.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2013-01-28;107#art-r-16