RegolamentoTitolo III

Art. 14

Realizzazione di nuovi locali ad uso esclusivo delle attività agricole

In vigore dal 11 ott 2013
Realizzazione di nuovi locali ad uso esclusivo delle attività agricole 1. Ai fini della tutela dei valori paesistici della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto, i manufatti agricoli di nuova costruzione, ad uso esclusivo di ricovero delle macchine e attrezzature agricole, stoccaggio di prodotti, ricovero animali, nonché per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo quanto previsto dal Regolamento per le attività agricole e per la residenza ai fini agricoli, devono essere localizzati nei luoghi pertinenti all'esercizio dell'attività agricola con le seguenti prescrizioni: a) Indice di fabbricabilità fondiaria di mc/mq 0,01 applicabile ad un lotto di superficie agricola con qualità catastale agricola e in attualità di coltivazione secondo le pratiche colturali tradizionali e in uso nella zona; b) vincolo pertinenziale tra il manufatto realizzato o costruito con il fondo agricolo asservito; c) In caso di manufatti ad uso agricolo preesistenti sul medesimo fondo - legittimi o legittimabili - la loro riqualificazione, secondo le modalità tecniche previste dal Regolamento per le attività agricole e per la residenza ai fini agricoli, è condizione indispensabile per poter realizzare nuove strutture, le quali possono avere una cubatura massima pari alla differenza tra quella realizzabile e quella degli eventuali manufatti preesistenti; d) in caso di proprietà superiore a 10.000 mq, per la realizzazione di volumi complessivamente superiori a 100 mc, deve essere presentato un Piano agricolo aziendale che ne giustifichi la necessità e inoltre, la documentazione prevista dalla relativa legge regionale nel caso di attività agrituristiche; e) impegno del richiedente alla coltivazione del lotto asservito per almeno dieci anni mediante la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo; f) superficie minima del lotto asservito pari a 8.000 mq.; g) è vietata la realizzazione di verande, tettoie, sporti e di qualsiasi elemento costruttivo sporgente rispetto al perimetro esterno dell'edificio
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2013-01-28;107#art-r-14

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