Capo V

Art. 34

Parametri generali per la liquidazione del compenso

In vigore dal 23 ago 2012
1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all' è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri: a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»; b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»; c) la complessità della prestazione, definita parametro «G»; d) la specificità della prestazione, definita parametro «Q».
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2012-07-20;140#art-34

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Parametri generali per la liquidazione del compenso (Art. 34 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.) — Testo vigente | Portale Normativo