Capo V

Art. 37

Specificazione delle prestazioni

In vigore dal 23 ago 2012
1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi: a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità; b) progettazione; c) direzione esecutiva; d) verifiche e collaudi. 2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata: a) edilizia; b) strutture; c) impianti; d) viabilità; e) idraulica; f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT); g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione; h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare; i) territorio e urbanistica. 3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata. 4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, è liquidato per analogia.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2012-07-20;140#art-37

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Specificazione delle prestazioni (Art. 37 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.) — Testo vigente | Portale Normativo