Capo V

Art. 35

Costo economico dell'opera

In vigore dal 23 ago 2012
1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», è individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori già eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata. 2. Il parametro base «P» è determinato mediante l'espressione: P=0,03+10/V 0,4 applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata.
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Costo economico dell'opera (Art. 35 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.) — Testo vigente | Portale Normativo