Capo V
Art. 35
Costo economico dell'opera
In vigore dal 23 ago 2012
1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», è individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori già eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.
2. Il parametro base «P» è determinato mediante l'espressione:
P=0,03+10/V 0,4
applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2012-07-20;140#art-35