Capo IV

Art. 30

Tipologia di attività

In vigore dal 24 set 2013
1. Ai fini della liquidazione di cui all', l'attività notarile si distingue nelle seguenti tipologie: atti relativi a beni immobili, atti relativi beni mobili, inclusi i beni mobili registrati, atti societari, altri atti. 1-bis. L'attività notarile si articola in tre fasi: fase istruttoria; fase di stipula; fase successiva alla stipula. Nella fase istruttoria sono comprese, a titolo di esempio, le seguenti attività: studio della fattispecie, analisi delle implicazioni fiscali relative all'atto, verifiche prescritte dalla normativa antiriciclaggio, verifica della corretta esecuzione delle formalità pubblicitarie e della inesistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli all'atto; nella fase di stipula rientrano, a titolo di esempio: controllo di legalità del contenuto dell'atto, controllo della validità delle procure, verifica del versamento necessario dei conferimenti in danaro in caso di costituzione di società di capitali; nella fase successiva alla stipula, sono comprese, a titolo di esempio: registrazione dell'atto con versamento delle imposte dovute previa liquidazione, esecuzione e cura delle formalità ipotecarie e catastali con relative volturazioni, redazione delle denunce e richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali. 2. Le prestazioni di garanzia reale sono considerate atti relativi a beni immobili o mobili a seconda del bene cui accedono. 3. Gli atti societari sono quelli che attengono alla costituzione, trasformazione, modifica della società. 4. Rientrano tra gli «altri atti» tutte le attività non riconducibili a una delle tipologie di atti indicate al comma 1, e le attività di valore indeterminato o indeterminabile. 5. La autentica di firma, quando costituisce la sola prestazione richiesta, è compresa tra gli «altri atti».

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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2012-07-20;140#art-30

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Tipologia di attività (Art. 30 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.) — Testo vigente | Portale Normativo