Capo V

Art. 38

Consulenze, analisi ed accertamento

In vigore dal 23 ago 2012
1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2012-07-20;140#art-38

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