Art. 38 · Consulenze, analisi ed accertamento
Capo V

Art. 38

38 / 48

Consulenze, analisi ed accertamento

In vigore dal 23 ago 2012
1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2012-07-20;140#art-38