Art. 37 · Specificazione delle prestazioni
Capo V

Art. 37

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Specificazione delle prestazioni

In vigore dal 23 ago 2012
1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi: a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità; b) progettazione; c) direzione esecutiva; d) verifiche e collaudi. 2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata: a) edilizia; b) strutture; c) impianti; d) viabilità; e) idraulica; f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT); g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione; h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare; i) territorio e urbanistica. 3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata. 4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, è liquidato per analogia.
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