Capo V
Art. 37
37 / 48Specificazione delle prestazioni
In vigore dal 23 ago 2012
1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi:
a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità;
b) progettazione;
c) direzione esecutiva;
d) verifiche e collaudi.
2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata:
a) edilizia;
b) strutture;
c) impianti;
d) viabilità;
e) idraulica;
f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;
h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;
i) territorio e urbanistica.
3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata.
4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, è liquidato per analogia.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2012-07-20;140#art-37