Art. 34 · Parametri generali per la liquidazione del compenso
Capo V

Art. 34

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Parametri generali per la liquidazione del compenso

In vigore dal 23 ago 2012
1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all' è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri: a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»; b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»; c) la complessità della prestazione, definita parametro «G»; d) la specificità della prestazione, definita parametro «Q».
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