Capo III

Art. 14

Documenti e allegati in forma di documento analogico

In vigore dal 14 gen 2024
1. I documenti e gli allegati depositati in forma di documento analogico sono identificati e descritti nel fascicolo informatico, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'. 2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare copia informatica dei documenti e degli allegati di cui al comma 1, e ad inserirla nel fascicolo informatico.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44#art-14

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