Capo III

Art. 11

Formato dell'atto del procedimento in forma di documento informatico

In vigore dal 14 gen 2024
1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all', che stabiliscono altresì le informazioni strutturate destinate ad essere inserite nei registri informatici.

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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44#art-11

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Formato dell'atto del procedimento in forma di documento informatico (Art. 11 Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.) — Testo vigente | Portale Normativo