Capo III
Art. 11
Formato dell'atto del procedimento in forma di documento informatico
In vigore dal 14 gen 2024
1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all', che stabiliscono altresì le informazioni strutturate destinate ad essere inserite nei registri informatici.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44#art-11