Capo III

Art. 12

Formato dei documenti informatici allegati

In vigore dal 18 mag 2011
1. I documenti informatici allegati all'atto del processo sono privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'. 2. È consentito l'utilizzo dei formati compressi, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell', purchè contenenti solo file nei formati previsti dal comma precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo