Capo III
Art. 12
Formato dei documenti informatici allegati
In vigore dal 18 mag 2011
1. I documenti informatici allegati all'atto del processo sono privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'.
2. È consentito l'utilizzo dei formati compressi, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell', purchè contenenti solo file nei formati previsti dal comma precedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44#art-12