Capo III

Art. 15

Deposito dell'atto del procedimento da parte dei soggetti abilitati interni

In vigore dal 14 gen 2024
1. L'atto del procedimento, redatto in forma di documento informatico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, è depositato nel fascicolo tramite l'applicativo l'informatico, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'. 2. Se il provvedimento del magistrato è in forma di documento analogico, la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell' e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.

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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44#art-15

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Deposito dell'atto del procedimento da parte dei soggetti abilitati interni (Art. 15 Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.) — Testo vigente | Portale Normativo