Capo III
Art. 15
Deposito dell'atto del procedimento da parte dei soggetti abilitati interni
In vigore dal 14 gen 2024
1. L'atto del procedimento, redatto in forma di documento informatico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, è depositato nel fascicolo tramite l'applicativo l'informatico, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'.
2. Se il provvedimento del magistrato è in forma di documento analogico, la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell' e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44#art-15