Capo III

Art. 18

Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati

In vigore dal 15 gen 2024
1. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217, COME MODIFICATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 15/01/2024, N. 11. 2. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217, COME MODIFICATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 15/01/2024, N. 11. 3. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217, COME MODIFICATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 15/01/2024, N. 11. 4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall', comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. 5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine. 6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Note all'articolo

  • Il Decreto 29 dicembre 2023, n. 217, come modificato dall'avviso di rettifica (in G.U. 15/01/2024, n. 11), non prevede piu' l'abrogazione dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo (con l'art. 4, comma 1).

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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44#art-18

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Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati (Art. 18 Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.) — Testo vigente | Portale Normativo