Capo III
Art. 21
Estrazione e rilascio di copie di atti e documenti
In vigore dal 14 gen 2024
1. I soggetti abilitati esterni estraggono con modalità telematiche duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui possono accedere per legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'.
2. Il rilascio di copia di atti e documenti depositati nel fascicolo informatico avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti, ove previsti, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'.
3. L'atto o il documento che contiene dati di cui all' del Regolamento (UE) 2016/679 o dati di grandi dimensioni è messo a disposizione nell'apposita area del portale dei servizi telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti ai sensi dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44#art-21