Capo III

Art. 21

Estrazione e rilascio di copie di atti e documenti

In vigore dal 14 gen 2024
1. I soggetti abilitati esterni estraggono con modalità telematiche duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui possono accedere per legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'. 2. Il rilascio di copia di atti e documenti depositati nel fascicolo informatico avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti, ove previsti, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'. 3. L'atto o il documento che contiene dati di cui all' del Regolamento (UE) 2016/679 o dati di grandi dimensioni è messo a disposizione nell'apposita area del portale dei servizi telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti ai sensi dell'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Estrazione e rilascio di copie di atti e documenti (Art. 21 Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.) — Testo vigente | Portale Normativo