Capo III
Art. 18
19 / 39Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati
In vigore dal 15 gen 2024
1. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217, COME MODIFICATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 15/01/2024, N. 11.
2. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217, COME MODIFICATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 15/01/2024, N. 11.
3. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217, COME MODIFICATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 15/01/2024, N. 11.
4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall', comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.
6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Note all'articolo
- Il Decreto 29 dicembre 2023, n. 217, come modificato dall'avviso di rettifica (in G.U. 15/01/2024, n. 11), non prevede piu' l'abrogazione dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo (con l'art. 4, comma 1).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44#art-18