Art. 11 · Formato dell'atto del procedimento in forma di documento informatico
Capo III

Art. 11

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Formato dell'atto del procedimento in forma di documento informatico

In vigore dal 14 gen 2024
1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all', che stabiliscono altresì le informazioni strutturate destinate ad essere inserite nei registri informatici.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44#art-11