Capo III
Art. 14
15 / 39Documenti e allegati in forma di documento analogico
In vigore dal 14 gen 2024
1. I documenti e gli allegati depositati in forma di documento analogico sono identificati e descritti nel fascicolo informatico, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'.
2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare copia informatica dei documenti e degli allegati di cui al comma 1, e ad inserirla nel fascicolo informatico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44#art-14