Art. 4
Natura e misura della garanzia
In vigore dal 18 feb 2011
1. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.
2. La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% (cinquanta per cento) della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali il Gestore ha dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto previsto dalla Convenzione e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data, e comunque:
a) per un ammontare non superiore a € 75.000,00 (settantacinquemila/00);
b) gli oneri oltre il capitale residuo non devono essere superiori al 5% dell'ammontare del capitale residuo stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.gioventu:decreto:2010-12-17;256#art-4