Art. 5

Ammissione alla garanzia

In vigore dal 21 set 2013
1. L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità: a) il finanziatore raccoglie la seguente documentazione attestante il rispetto dei requisiti dei Mutuatari: 1) l'attestazione ISEE di cui all', comma 3, lettera b), rilasciata da un soggetto abilitato; 2) un documento di autocertificazione rilasciato ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti: aa) il rispetto dei requisiti di cui all', comma 1; bb) il rispetto dei requisiti di cui all', comma 3, lettere a) e c); LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 24 GIUGNO 2013, N. 103; 3) il rispetto dei requisiti di cui all', comma 4; b) il Finanziatore comunica al Gestore la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo per i mutui previsti dall'; c) il Gestore, salvo quanto previsto dall', comma 3, lettera b), assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilità del Fondo e comunica entro 15 giorni lavorativi al finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo. Nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate, il Gestore nega l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione al finanziatore e al Dipartimento entro 3 giorni lavorativi; d) il finanziatore, una volta acquisita positiva conferma dell'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo stesso, comunica al Gestore entro 30 giorni lavorativi l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di mutuo ovvero la eventuale mancata erogazione di tale mutuo. 2. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre in via automatica e senza ulteriori formalità dalla data di erogazione del mutuo. 3. Con le stesse modalità di cui al comma 1, i finanziatori comunicano l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del mutuo. 4. I finanziatori sono liberi o meno di erogare il mutuo nè sono responsabili della verifica della veridicità delle informazioni presentate dai Mutuatari ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.gioventu:decreto:2010-12-17;256#art-5

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