Art. 3

Soggetti finanziatori

In vigore dal 21 set 2013
1. Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo i seguenti soggetti (di seguito: «finanziatori»): a) le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni; b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo. 2. I finanziatori stipulano con il Dipartimento apposite convenzioni il cui schema è stabilito da un Protocollo d'intesa tra il Dipartimento e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI). 3. Con il Protocollo si disciplinano: a) le modalità di adesione dei finanziatori; b) le condizioni economiche di erogazione dei mutui e, in particolare, il costo massimo dell'operazione di finanziamento garantita dal Fondo; c) gli eventi che consentono ai Mutuatari una sospensione delle rate del mutuo fino a 12 mesi; d) l'accettazione esplicita da parte dei finanziatori delle regole di gestione del Fondo previste dal presente decreto. 4. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai Mutuatari garanzie aggiuntive non assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente,, oltre all'ipoteca sull'immobile.

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urn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.gioventu:decreto:2010-12-17;256#art-3

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