Art. 1
Attuazione e gestione del Fondo di accesso al credito
In vigore dal 18 feb 2011
IL MINISTRO DELLA GIOVENTÙ
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall', comma 39 della legge 23 dicembre 2008, n. 191 che, al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a decorrere dal 1° settembre 2008 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la cui complessiva dotazione è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010;
Visto, in particolare, l'ultimo periodo del già citato articolo 13, comma 3-bis, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di disciplinare i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di funzionamento del medesimo Fondo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ed, in particolare, l'articolo 19, comma 5, il quale stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell', commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento della gioventù;
Ritenuta la necessità che l'amministrazione competente ad attuare le misure di cui al predetto articolo 13, comma 13-bis, non essendo dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga, ai sensi del citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, di una società a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla stessa l'esecuzione di attività relative alla gestione del Fondo;
Acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 ottobre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1998 (con nota 11084 del 17 dicembre 2010);
Adotta
il seguente regolamento:
Attuazione e gestione del Fondo di accesso al credito
1. Il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa (di seguito: «Fondo») da parte delle giovani coppie coniugate o dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori (di seguito: «Mutuatari/Mutuatario») istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù (di seguito:
«Dipartimento») è destinato alle finalità indicate dall'articolo 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall', comma 39 della legge 23 dicembre 2008, n. 191, secondo i criteri di cui all'.
2. Soggetto attuatore è il Dipartimento, il quale per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo si avvale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della prestazione di una società a capitale interamente pubblico (di seguito: «Gestore»), affidandole direttamente l'esecuzione delle seguenti attività:
a) esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori;
b) corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del Fondo, richiesto ai sensi dell';
c) controllo a campione dei documenti presentati dal Mutuatario, ai sensi dell'.
3. Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 2, il Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione dal Gestore, con il quale vengono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonché le forme di vigilanza sull'attività del Gestore, tali da configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri servizi. In particolare:
a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e può disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore;
b) il Gestore è tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia del servizio, con la periodicità richiesta dal Dipartimento.
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