Art. 8

Inefficacia della garanzia

In vigore dal 21 set 2013
1. Nel caso in cui risulti che l'attivazione della garanzia è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario, da solo o in concorso con altro soggetto competente a rilasciare la relativa documentazione, il Gestore, previa contestazione dell'addebito nelle forme di legge, provvede a far cessare immediatamente l'operatività della garanzia medesima e trasmette i relativi atti all'Autorità giudiziaria. 2. La cessazione della garanzia comporta per il beneficiario l'obbligo di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal Gestore, la somma corrisposta al finanziatore, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale. 3. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento, il Gestore procede al recupero coattivo della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Note all'articolo

  • Il Decreto 24 giugno 2013, n. 103 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) l'abrogazione dell'art. 8; (con l'art. 1, comma 1, lettera l)) che gli articoli 9 e 10 sono rispettivamente rinumerati come articoli 8 e 9.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.gioventu:decreto:2010-12-17;256#art-8

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