Art. 9

Risorse finanziarie del Fondo

In vigore dal 21 set 2013
1. Le risorse finanziarie del Fondo affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore e da questi utilizzato per le finalità di cui al presente decreto, secondo le modalità indicate nel disciplinare di cui all', comma 3. 2. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui al comma 1 è tenuto alla resa del conto ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559. Il presente regolamento sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 dicembre 2010 Il Ministro della gioventù Meloni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 264

Note all'articolo

  • Il Decreto 24 giugno 2013, n. 103 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) l'abrogazione dell'art. 8; (con l'art. 1, comma 1, lettera l)) che gli articoli 9 e 10 sono rispettivamente rinumerati come articoli 8 e 9.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.gioventu:decreto:2010-12-17;256#art-9

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