Art. 6
Istanza di rinuncia alla priorità nell'esercizio della giurisdizione
In vigore dal 17 feb 2011
Istanza di rinuncia alla priorità
nell'esercizio della giurisdizione
1. L'istanza di rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione, riconosciuto allo Stato italiano in qualità di Stato di origine ai sensi dell'articolo 17 dell'Accordo SOFA - UE, è fatta dal Ministro della giustizia, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorità dell'altro Stato, di intesa con il Ministro da cui dipende il personale sottoposto a procedimento penale o il Ministro che, comunque, ne ha disposto l'impiego.
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-11-22;253#art-6