Art. 6

Istanza di rinuncia alla priorità nell'esercizio della giurisdizione

In vigore dal 17 feb 2011
Istanza di rinuncia alla priorità nell'esercizio della giurisdizione 1. L'istanza di rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione, riconosciuto allo Stato italiano in qualità di Stato di origine ai sensi dell'articolo 17 dell'Accordo SOFA - UE, è fatta dal Ministro della giustizia, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorità dell'altro Stato, di intesa con il Ministro da cui dipende il personale sottoposto a procedimento penale o il Ministro che, comunque, ne ha disposto l'impiego.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-11-22;253#art-6

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Istanza di rinuncia alla priorità nell'esercizio della giurisdizione (Art. 6 Regolamento di attuazione dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 114, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati Membri dell'U.E. relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione Europea, dei Quartieri generali e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'U.E. (SOFA-UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo