Art. 5
Rinuncia alla priorità nell'esercizio della giurisdizione
In vigore dal 17 feb 2011
1. Le istanze di rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione riconosciuto allo Stato italiano ai sensi dell'articolo 17, par. 6, lettera c), del predetto Accordo, sono dirette al Ministro della giustizia, per il tramite del Ministero degli affari esteri ovvero del procuratore della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente. Costoro le inoltrano, corredate da un rapporto informativo, al Procuratore generale territorialmente competente che le trasmette immediatamente con le osservazioni del caso.
2. Della presentazione dell'istanza di rinuncia viene data, in ogni caso, immediata comunicazione all'autorità giudiziaria procedente.
3. Il Ministro della giustizia, sentito in ogni caso il Ministro per gli affari esteri, se riconosce ammissibile l'istanza e ritiene opportuno che si faccia luogo alla rinunzia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione, ne fa richiesta all'autorità giudiziaria competente per il procedimento. Tale richiesta non può essere fatta dopo che sia stato notificato all'imputato l'atto con cui il pubblico ministero ha esercitato dell'azione penale.
4. Il giudice, accertata la esistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ammissibilità e la validità della rinuncia, dichiara con sentenza la rinunzia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione.
5. In ogni caso la pronuncia del giudice sulla richiesta del Ministro è comunicata all'autorità dello Stato che ha fatto istanza per la rinuncia.
6. Le disposizioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso in cui il Ministro della giustizia intenda di sua iniziativa richiedere che sia dichiarata la rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione da parte delle autorità giudiziarie italiane in favore dell'altro Stato.
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