Art. 1
Definizioni
In vigore dal 17 feb 2011
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei quartieri generali e delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea (SOFA - UE) fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003;
Visto l' della legge 3 agosto 2009, n. 114, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione Europea, dei quartieri generali e delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea, di seguito denominato semplicemente «Accordo SOFA - UE», fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003;
Considerato che, ai sensi del citato della legge n. 114 del 2009 occorre individuare le Autorità Competenti e definire le procedure e le modalità per l'attuazione degli , parr. 3 e 5, e 17, par. 6, dell'Accordo SOFA - UE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio e del 25 ottobre 2010 (n. 03260/2010);
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 2010;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai sensi del presente per «autorità competente» ai sensi dell' dell'Accordo SOFA - UE si intende l'autorità dello Stato d'origine che sospende, senza pregiudicare gli interessi dell'Unione Europea, le immunità dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione Europea, qualora tali immunità impediscano alla giustizia di fare il suo corso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-11-22;253#art-1