Art. 8
Obbligo di informazione
In vigore dal 17 feb 2011
1. Le autorità giudiziarie competenti comunicano al Ministro della giustizia, di loro iniziativa o su richiesta di quest'ultimo, le informazioni occorrenti per l'esercizio delle facoltà indicate negli articoli che precedono.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-11-22;253#art-8