Art. 4
Modalità di attuazione
In vigore dal 17 feb 2011
1. Al ricevimento, da parte di un'autorità competente o di un organo giudiziario di un Paese membro, della segnalazione di un abuso da parte del militare o del personale civile dell'immunità di giurisdizione concessa a norma dell', par. 3 dell'Accordo SOFA - UE, l'autorità che ha disposto l'impiego del dipendente e la pertinente istituzione dell'UE:
a) acquisiscono tutte le informazioni necessarie in possesso del segnalante;
b) effettuano una prima verifica, anche documentale, dell'eventuale superamento dei limiti di copertura della su citata immunità;
c) accertano se il mantenimento dell'immunità costituisca effettivo impedimento agli ulteriori adempimenti di giustizia;
d) verificano che l'eventuale sospensione dell'immunità non arrechi pregiudizio agli interessi dell'Unione europea.
2. Esperiti gli adempimenti di cui al comma 1 ed esaurite le procedure di consultazione di cui all', comma 1, che costituiscono la fase istruttoria della procedura di sospensione dell'immunità, il Ministro adotta la propria decisione dandone contestuale comunicazione:
a) al diretto interessato;
b) al responsabile dell'ente da cui direttamente dipende;
c) alla pertinente organizzazione dell'Unione Europea;
d) alla autorità giudiziaria procedente;
e) al Ministro della giustizia.
3. Nel caso previsto dall', par. 6, dell'Accordo SOFA - UE, il Ministro competente trasmette tutta la documentazione raccolta e i provvedimenti adottati alla istituzione dell'UE competente per la composizione della controversia.
Storico versioni
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