Art. 3
Procedure per l'attuazione
In vigore dal 17 feb 2011
1. Per l'attuazione dell', parr. 3 e 5 dell'Accordo SOFA - UE, l'Autorità nazionale competente ai sensi dell', su richiesta di un'autorità competente o un organo giudiziario di un Paese membro, che ritengano che si sia verificato un abuso dell'immunità concessa a norma dell', paragrafo 3, provvede a:
a) accertare la sussistenza di tale abuso;
b) verificare che l'eventuale sospensione non pregiudichi gli interessi dell'Unione Europea;
c) attivare, anche avvalendosi del Ministero degli affari esteri, le procedure di consultazione di cui all', par. 5, dell'Accordo SOFA - UE.
2. Le attività di cui al comma 1 implicano una valutazione della condotta del soggetto alla luce delle specifiche mansioni attinenti all'incarico ricoperto, in coordinamento con l'istituzione di impiego dell'Unione europea.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-11-22;253#art-3