Art. 9
Fondi chiusi
In vigore dal 11 dic 2010
1. All' del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. I fondi chiusi, fermo restando quanto previsto nel comma 2-ter, possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo. Detti rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente nel caso in cui le somme necessarie per effettuare gli stessi eccedano quelle acquisite attraverso le nuove emissioni ed i prestiti consentiti. Il regolamento del fondo, al fine di assicurare la parità di trattamento dei partecipanti, specifica i criteri in base ai quali sono soddisfatte le richieste in caso di domande di rimborso eccedenti quelle di nuove sottoscrizioni»;
b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. I fondi chiusi per i cui certificati rappresentativi delle quote sia prevista la quotazione in un mercato regolamentato non possono assumere prestiti per effettuare rimborsi anticipati delle quote».
Storico versioni
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