Art. 6

Valore iniziale di sottoscrizione

In vigore dal 11 dic 2010
1. All' del regolamento n. 228 del 1999, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In tutti i casi in cui è previsto dal presente regolamento un ammontare minimo di sottoscrizione del fondo il valore iniziale di ciascuna quota o azione non può essere a esso inferiore. Le quote non possono essere anche successivamente frazionate, ove non siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato».
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