Art. 11
Modalità di partecipazione ai fondi chiusi
In vigore dal 11 dic 2010
1. All' del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il patrimonio del fondo deve essere raccolto mediante una o più emissioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento, di quote, di eguale valore unitario, che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del Testo unico o, se le quote non sono offerte al pubblico, dalla data di approvazione del regolamento del fondo da parte della Banca d'Italia. Il regolamento del fondo disciplina le modalità concernenti le emissioni successive alla prima»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le quote di partecipazione, secondo le modalità indicate nel regolamento, devono essere rimborsate ai partecipanti alla scadenza del termine di durata del fondo ovvero possono essere rimborsate anticipatamente. Il regolamento del fondo può prevedere i casi in cui è possibile una proroga del termine di durata del fondo non superiore a tre anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti. Le SGR danno comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob dell'effettuazione della proroga, specificando le motivazioni poste a supporto della relativa decisione».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2010-10-05;197#art-11