Art. 15
Disposizioni transitorie
In vigore dal 11 dic 2010
1. Le SGR adeguano i regolamenti dei fondi chiusi, istituiti dopo il 30 settembre 2003, alle disposizioni del presente regolamento in materia di assemblea dei partecipanti entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 ottobre 2010
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 337
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2010-10-05;197#art-15