Art. 15

Disposizioni transitorie

In vigore dal 11 dic 2010
1. Le SGR adeguano i regolamenti dei fondi chiusi, istituiti dopo il 30 settembre 2003, alle disposizioni del presente regolamento in materia di assemblea dei partecipanti entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 ottobre 2010 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 337
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