Art. 14
L'assemblea dei partecipanti dei fondi chiusi
In vigore dal 11 dic 2010
1. Dopo l'articolo 18 del regolamento n. 228 del 1999, sono aggiunti i seguenti:
«18-bis (Assemblea). 1. L'assemblea dei partecipanti delibera:
a) sulla modifica delle politiche di gestione;
b) sulla richiesta di ammissione a quotazione dei certificati rappresentativi delle quote del fondo in un mercato regolamentato;
c) sulla sostituzione della SGR.
2. L'assemblea dei partecipanti dei fondi riservati delibera, oltre che sulle materie indicate nel comma 1, sugli altri oggetti attribuiti alla competenza dell'assemblea dal regolamento del fondo.
L'assemblea non può deliberare sulle scelte di investimento del fondo.
18-ter (Formalità per la convocazione). 1. L'assemblea è convocata dalla SGR mediante avviso che deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle relative materie da trattare.
2. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato con le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione previste nel regolamento del fondo, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
3. Il regolamento dei fondi riservati può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai partecipanti con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 giorni prima dell'assemblea.
4. L'assemblea deve essere convocata senza ritardo dalla SGR quando ne è fatta domanda da tanti partecipanti che rappresentino almeno un decimo del valore delle quote in circolazione e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
5. Se la SGR non provvede, il tribunale, sentita la SGR, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.
18-quater (Validità delle deliberazioni). 1. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta e con il voto favorevole di tanti partecipanti che rappresentino almeno il 30 per cento del valore delle quote in circolazione.
2. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dal regolamento del fondo. In tale caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tale modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non è conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione».
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2010-10-05;197#art-14