Art. 4
Oggetto dell'investimento
In vigore dal 11 dic 2010
1. All' del regolamento n. 228 del 1999, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il patrimonio del fondo è investito in:
a) strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato;
b) strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato;
c) depositi bancari di denaro;
d) beni immobili, diritti reali immobiliari, e partecipazioni in società immobiliari, parti di altri fondi immobiliari, anche esteri;
e) crediti e titoli rappresentativi di crediti;
f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale".
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 30/11/2010, n. 280 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2010-10-05;197#art-4