Art. 4

Oggetto dell'investimento

In vigore dal 11 dic 2010
1. All' del regolamento n. 228 del 1999, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il patrimonio del fondo è investito in: a) strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato; b) strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato; c) depositi bancari di denaro; d) beni immobili, diritti reali immobiliari, e partecipazioni in società immobiliari, parti di altri fondi immobiliari, anche esteri; e) crediti e titoli rappresentativi di crediti; f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale". --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 30/11/2010, n. 280 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2010-10-05;197#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo