Art. 1
Definizioni
In vigore dal 11 dic 2010
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato «Testo unico»;
Visto in particolare l'articolo 37 del predetto Testo unico, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento;
Visto l', comma 1, del Testo unico il quale dispone che «i regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400», di seguito denominata «legge n. 400 del 1988»;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988;
Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, con il quale è stata data attuazione all'articolo 37 del Testo unico, di seguito denominato «regolamento n. 228 del 1999»;
Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 10 maggio 2010;
Vista la nota del 22 giugno 2010 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. All'articolo l, comma 1, del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) 1a lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
«d-bis) "fondi immobiliari": i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, parti di altri fondi immobiliari, anche esteri»;
b) dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
«d-ter) "fondi riservati"': fondi comuni di investimento la cui partecipazione, in base al regolamento di gestione, è riservata a investitori qualificati».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2010-10-05;197#art-1