Art. 5

Durata

In vigore dal 11 dic 2010
1. All' del regolamento n. 228 del 1999, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata dei fondi chiusi non può essere superiore a cinquanta anni, escluso il periodo di proroga di cui all', comma 6».
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Durata (Art. 5 Modifiche al regolamento attuativo dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento.) — Testo vigente | Portale Normativo