Art. 5
Durata
In vigore dal 11 dic 2010
1. All' del regolamento n. 228 del 1999, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata dei fondi chiusi non può essere superiore a cinquanta anni, escluso il periodo di proroga di cui all', comma 6».
Storico versioni
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