Art. 7
Disciplina dei diritti di regia
In vigore dal 10 nov 2010
1. Le imprese realizzatrici di progetti di cui all' oggetto di interventi a valere sulla legge n. 808 del 1985 sono tenute, in relazione a vendita di prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei medesimi progetti, al pagamento all'erario di diritti di regia, fino a concorrenza dell'importo degli interventi fruiti.
2. I diritti di regia sono definiti nel provvedimento di cui all', comma 4, come quote degli incassi delle vendite dei prodotti indicati sopra applicando aliquote anche differenziate secondo scaglioni di avanzamento degli incassi. Tali scaglioni sono determinati considerando la previsione di incassi totali valutata dal Comitato.
3. Nel provvedimento di cui all', comma 4, ai fini del calcolo dei diritti di regia, dal totale degli incassi previsti può essere esclusa la parte relativa a vendite ad Enti istituzionalmente preposti alla tutela degli interessi della sicurezza nazionale. In tale caso l'impresa beneficiaria non effettua il versamento di diritti di regia che si riferiscono agli incassi relativi alle vendite ai predetti Enti.
4. L'impresa beneficiaria di interventi per progetti di cui all' presenta entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Direzione generale dichiarazione relativa agli eventuali incassi conseguiti nel precedente anno solare in relazione all'utilizzo commerciale dei risultati del progetto.
5. I diritti di regia sono versati presso la Tesoreria provinciale dello Stato (stato di previsione delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze) con riferimento agli incassi ricevuti in ciascun anno solare, entro il successivo 31 luglio. La quietanza del versamento viene presentata entro il successivo 30 settembre al Ministero per lo sviluppo economico - Direzione generale per la politica industriale e la competitività.
6. I versamenti dei diritti di regia hanno inizio l'anno successivo al completamento dell'erogazione dei finanziamenti di cui all', comma 1, lettera a) della legge n. 808 del 1985. I versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati sono effettuati in quattro quote eguali di cui la prima versata l'anno successivo al completamento della erogazione dei finanziamenti.
7. Nel caso di programmi per i quali l'intervento è stato frazionato ai sensi dell', comma 5, il Direttore generale dispone che l'inizio del versamento dei diritti di regia abbia luogo l'anno successivo all'ultima erogazione dei finanziamenti riguardanti l'intero progetto.
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