Art. 4

Costi ammissibili

In vigore dal 10 nov 2010
1. Ai fini degli interventi di cui all', comma 2 sono ammissibili i seguenti costi: a) spese del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto, comprensivo di quota dei costi imputabili a detto personale rilevati a livello di unità operativa e a livello centralizzato; b) costo di acquisto o leasing delle strumentazioni e attrezzature di laboratorio e di officina e dei terreni e fabbricati da utilizzare per le attività del progetto, al netto dell'eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall'utilizzo a fini produttivi; c) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza; d) altri costi di esercizio (materiali, forniture, etc.) direttamente imputabili all'attività di ricerca. 2. Il costo di collaboratori operanti in coordinamento con l'impresa beneficiaria è ammesso in misura non superiore al 15% dei costi del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto.
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