Art. 3

Soggetti ammissibili

In vigore dal 10 nov 2010
1. Agli interventi di cui al presente regolamento sono ammesse le imprese operanti in Italia che abbiano i seguenti requisiti: a) prevalenza di esercizio di attività industriale nel settore aerospaziale; b) possesso di qualificazione Allied Quality Assurance Publication (AQAP); c) svolgimento, nel triennio precedente la domanda di ammissione ai benefici, di attività per la fornitura alla Amministrazione Difesa di beni o servizi soggetti ai controlli della legge 9 luglio 1990, n. 185. 2. Il possesso del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 sussiste per le imprese che, nei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione agli interventi, abbiano conseguito in relazione alle attività industriali in Italia un fatturato medio determinato per oltre il 50% - ovvero il 25% per le piccole e medie imprese (PMI) - da attività di costruzione, trasformazione e manutenzione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici e parti degli stessi. 3. Per le imprese o rami di azienda derivanti da imprese preesistenti, il possesso del requisito di cui al secondo comma è verificato facendo riferimento al fatturato risultante dai bilanci, anche idoneamente riclassificati, delle imprese preesistenti. 4. L'ammissione agli interventi può essere richiesta anche da più imprese comunque associate sia per il singolo progetto sia in generale in rete, esclusi i rapporti di subappalto. 5. Sono escluse dall'ammissione degli interventi le imprese in difficoltà a norma della comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 recante «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà».
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